Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5121/93
 del 30 agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto  unitamente  quanto
 disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura  speciale  31  agosto  1993,
 autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti  Drioli,  ufficiale  rogante
 dell'amministrazione  provinciale  (rep.  n.  16860),  dagli avvocati
 professori Roland Riz e Sergio Panunzio,  presso  il  qual'ultimo  e'
 elettivamente  domiciliata  in Roma, piazza Borghese n.  3, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in  carica,  per  la  dichiarazione di incostituzionalita'
 dell'art. 2 del d.lgs.  6  luglio  1993,  n.  291,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  10  agosto 1993, recante "Norme di
 attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto  Adige,
 concernenti  modifiche  alle  tabelle  organiche degli uffici statali
 siti nella provincia di Bolzano".
                               F A T T O
    1. - L'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n.  752,
 prevedeva quanto segue: "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo
 comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici
 o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".
    Il Governo aveva proposto alla commissione paritetica per le norme
 di  attuazione, istituita in base all'art. 107 dello statuto speciale
 Trentino-Alto Adige,  di  sostituire  tale  norma  con  un'altra  che
 preveda  per  le "modifiche delle tabelle" l'intesa fra le competenti
 amministrazioni   centrali   dello   Stato   ed   il   consiglio   di
 amministrazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976.
    Sulla base di tale proposta la commissione paritetica per le norme
 di attuazione (art. 107 dello statuto) ha approvato il seguente testo
 sostitutivo  dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 752/1976: "Il
 secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26  luglio  1976,  n.  752,  e'
 cosi'  modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma
 dell'art. 8, resa necessaria da riforme  generali  degli  organici  o
 delle  qualifiche  funzionali,  si  provvede  con provvedimenti delle
 amministrazioni centrali competenti previa intesa  del  consiglio  di
 amministrazione  di  cui  all'art.  22  del presente decreto e previa
 informazione della provincia autonoma di Bolzano".
    Particolare rilievo aveva per tutti  i  membri  della  commissione
 paritetica  per  le  norme  d'attuazione (art. 107 dello statuto), il
 fatto che le modificazioni delle tabelle siano soggette ad un  intesa
 fra   le  competenti  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  il
 consiglio di  amministrazione  di  cui  all'art.  22  del  d.P.R.  n.
 752/1976,  tanto  piu'  che del consiglio di amministrazione suddetto
 fanno parte anche quattro rappresentanti del personale eletti per una
 meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra
 meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco,  che  insieme
 possono  dare  un  contributo  di  intesa  proficua  per  il regolare
 svolgimento della pubblica amministrazione in una zona mistilingue.
    2. - Con  somma  sorpresa  la  ricorrente  provincia  autonoma  di
 Bolzano ha appreso dalla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993
 che  l'art.  2  del  d.lgs.  6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di
 attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto  Adige,
 concernenti  modifiche  alle  tabelle  organiche degli uffici statali
 siti nella provincia di Bolzano", prevede, in totale  difformita'  da
 quanto   proposto   dalla   commissione   paritetica   per  le  norme
 d'attuazione (art. 107 dello  statuto)  che:  "1.  Il  secondo  comma
 dell'art.  26 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato:
 Alle modifiche delle tabelle di cui al primo  comma  dell'art.  8  si
 provvede,  nel  limite  degli  organici  complessivi  nazionali delle
 singole  amministrazioni,  con  provvedimenti  delle  amministrazioni
 centrali  competenti,  sentito il consiglio di amministrazione di cui
 all'art. 22 del presente decreto.
    Delle determinazioni  di  cui  sopra  sara'  data  preventivamente
 notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano".
    3. - In aggiunta a questa grave violazione di quanto fu concordato
 e  deliberato  il  19  febbraio 1993 all'unanimita' dalla commissione
 paritetica per le norme d'attuazione (si noti: una meta'  dei  membri
 sono  di nomina statale ed una meta' di nomina locale: art. 107 dello
 statuto) quasi contestualmente, in aperta violazione dell'art. 22 del
 d.P.R. n. 752/1976, il commissario del Governo di Bolzano in data  21
 giugno  1993  ha  decretato  che "a decorrere dalla data del presente
 decreto cessano di far parte del  consiglio  di  amministrazione  dei
 ruoli  locali di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, i
 rappresentanti elettivi del personale".
    Cosi' il Governo ha fatto venir meno l'intesa e  con  contempo  ha
 soppresso  i quattro rappresentanti del personale eletti (per meta' -
 come detto sopra - del gruppo  linguistico  italiano  e  per  l'altra
 meta' di quello tedesco).
    4.  -  Per  la  commissione  paritetica per le norme di attuazione
 (art.  107  dello  statuto)  il  punto   della   "intesa"   rivestiva
 particolare  importanza,  visto  che  l'art.  89  dello  statuto  del
 Trentino-Alto  Adige  prevede  una  particolare  disciplina  per   il
 personale  dello  Stato  (che  oltretutto  e'  collocato  in un ruolo
 provinciale oltre a quello ad esaurimento) e che proprio l'intesa fra
 organi di cui fanno parte anche rappresentanti eletti  del  personale
 poteva  agevolare  il  dialogo  sulle  "tabelle"  contribuendo  ad un
 moderno e proficuo sviluppo del pubblico impiego.
    5. - La norma impugnata e' andata in direzione  opposta.  Essa  e'
 incostituzionale,  in  quanto  affetta  da  un vizio che attiene alla
 legittimita' del  procedimento  di  formazione  della  norma  stessa,
 nonche'  gravemente lesiva dell'autonomia della provincia autonoma di
 Bolzano, onde questa la impugna per i seguenti motivi di
                                DIRITTO
   Violazione da parte dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993,  n.  219,
 degli  artt.  107 e 89 dello statuto speciale della regione Trentino-
 Alto Adige d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670,  e  dell'Accordo  italo-
 austriaco di chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992).
   1.  -  Nella  Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993 e' stato
 pubblicato il decreto legislativo 6 luglio  1993,  n.  291,  recante:
 "Norme  di  attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-
 Alto Adige, concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici
 statali siti nella provincia di Bolzano" che all'art. 2  prevede,  in
 totale  difformita'  di  quanto proposto dalla commissione paritetica
 per le norme d'attuazione (art. 107  dello  statuto)  che:    "1.  Il
 secondo  comma  dell'art.  26  del  d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e'
 cosi' modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo  comma
 dell'art.  8  si  provvede,  nel  limite  degli  organici complessivi
 nazionali delle  singole  amministrazioni,  con  provvedimenti  delle
 amministrazioni   centrali   competenti,   sentito  il  consiglio  di
 amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.
    Delle determinazioni  di  cui  sopra  sara'  data  preventivamente
 notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano".
    2.  -  La  disposizione  legislativa  abrogata,  cioe'  l'art. 26,
 secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n.  752,  prevedeva  quanto
 segue:  "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art.
 8, rese  necessarie  da  riforme  generali  degli  organici  o  delle
 carriere  si  provvede  con  la  procedura prevista dall'art. 107 del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".
    Di particolare rilievo e' il fatto  che  nell'inverno  1992-93  il
 Governo  aveva  proposto  alla  commissione  paritetica  per le norme
 d'attuazione, istituita in base all'art. 107 dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto  Adige,  di sostituire l'anzidetto art. 26 con un'altra
 norma che per le "modifiche delle tabelle" preveda  l'intesa  fra  le
 competenti  amministrazioni  centrali  dello Stato ed il consiglio di
 amministrazione, di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976.
    Sulla base di tale proposta la commissione paritetica per le norme
 di attuazione (art. 107 dello statuto) ha approvato il seguente testo
 sostitutivo dell'art. 26: "Il secondo comma dell'art. 26  del  d.P.R.
 26  luglio  1976,  n.  752, e' cosi' modificato: Alle modifiche delle
 tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, resa necessaria da riforme
 generali degli organici o delle qualifiche  funzionali,  si  provvede
 con  provvedimenti  delle  amministrazioni centrali competenti previa
 intesa del consiglio  di  amministrazione  di  cui  all'art.  22  del
 presente  decreto  e  previa informazione della provincia autonoma di
 Bolzano".
    3.  - Per tutti i membri della commissione paritetica per le norme
 d'attuazione (art. 107 dello statuto) aveva  particolare  rilievo  il
 fatto  che  le  modificazioni  delle  tabelle fossero soggette ad una
 intesa fra le competenti "amministrazioni centrali dello Stato" ed il
 "consiglio di amministrazione" di  cui  all'art.  22  del  d.P.R.  n.
 752/1976,  tanto  piu'  che del consiglio di amministrazione suddetto
 fanno parte anche quattro rappresentanti del  personale,  eletti  per
 una  meta'  dagli  appartenenti  al gruppo linguistico italiano e per
 l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che -
 come detto sopra - nel loro insieme possono  dare  un  contributo  di
 intesa   proficua   per   il   regolare  svolgimento  della  pubblica
 amministrazione in una zona mistilingue.
    4. - Purtroppo l'impugnato art. 2 del d.P.R.  6  luglio  1993,  n.
 219,   ha  sostanzialmente  e  pesantemente  modificata  la  versione
 originaria sottoposta all'esame della commissione paritetica  per  le
 norme  d'attuazione (art. 107 dello statuto) ed approvata alla seduta
 del 19 febbraio 1993.
    Il cambiamento  del  testo  da  "previa  intesa"  ad  un  semplice
 "parere" non costituisce una modifica meramente formale, ma introduce
 una   regolamentazione   diversa,  tanto  da  alterare  il  contenuto
 sostanziale del testo.
    E' di tutta evidenza che alla commissione paritetica per le  norme
 d'attuazione   (art.   107  dello  statuto)  doveva  essere  data  la
 preventiva  possibilita'  di  pronunciarsi   in   ordine   a   questa
 sostanziale modifica apportata al suo testo.
    5.  - Sul punto la eccellentissima Corte costituzionale si e' piu'
 volte pronunciata. All'uopo richiamiamo la sentenza n. 37 in data  14
 febbraio  1989  la  quale ha statuito in termini chiari e concisi che
 "ai  fini  di  un  corretto  svolgimento  della  funzione  consultiva
 prevista  dall'art.  107,  primo  comma,  dello  statuto speciale, la
 stessa commissione - come e' possibile desumere anche dall'art.  108,
 secondo  comma  -  deve  essere in grado di esaminare ed esprimere il
 proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo, a
 conclusione del lavoro preparatorio, si appresta  definitivamente  ad
 adottare  ai  fini  dell'attuazione  della  disciplina statutaria. Il
 rispetto di tale esigenza, se non conduce a escludere che il  Governo
 possa  apportare,  dopo  il  parere  della  commissione,  varianti di
 carattere formale al testo dei decreti, impedisce invece allo  stesso
 di  adottare  modificazioni  o  aggiunte  suscettibili di alterare il
 contenuto sostanziale della disciplina su cui  la  commissione  abbia
 gia' avuto modo di manifestare il proprio parere, tanto piu' ove tali
 modificazioni vengano a incidere - come nel caso in esame - sul piano
 della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato e i soggetti
 di autonomia".
    6.   -  La  corretta  interpretazione  e  la  rigorosa  osservanza
 dell'art. 107 dello statuto speciale deve costituire un  impegno  per
 il  Governo,  dando alle minoranze etniche della provincia di Bolzano
 l'impressione  di  non  essere  superate,  ma  di  poter  dare  nella
 commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione (art. 107 dello
 statuto) un  serio  e  proficuo  contributo  per  l'attuazione  dello
 statuto di autonomia e per la soluzione delle questioni vitali per la
 pacifica convivenza nella regione.
    Bisogna riconoscere che finora i testi elaborati dalla commissione
 paritetica  per  le  norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) sono
 sempre stati posti a base dell'adozione di provvedimenti  legislativi
 -  d.P.R.  L'opera di tale Commissione paritetica e' stata essenziale
 per la pacifica convivenza in tale regione e dovra' esserlo anche  in
 futuro.
    7. - La violazione dell'art. 107 dello statuto Trentino-Aldo Adige
 sussiste anche sotto un ulteriore profilo. Il secondo comma dell'art.
 26 del d.P.R. n. 752/1976, che dispone la necessita' del ricorso alla
 procedura  dell'art. 107 dello statuto per la modifica delle tabelle,
 costituisce  necessaria  applicazione  della  disciplina  statutaria.
 Infatti, poiche' le tabelle costituiscono parte integrante delle rel-
 ative    norme    d'attuazione,    la   loro   modificazione   ricade
 necessariamente  nella  procedura  stabilita  dall'art.   107   della
 Costituzione.
    Cio'   premesso,   ben   s'intende  come  le  esigenze  di  tutela
 dell'autonomia  provinciale,  sottese  alla  particolare   disciplina
 procedurale  stabilita  dall'art.  107  dello  statuto  (parere della
 Commissione  paritetica),  potessero   considerarsi   sostanzialmente
 rispettate  da  una diversa disciplina del secondo comma dell'art. 26
 del d.P.R. n. 752/1976 che - come quella che nel  caso  in  questione
 era  stata  sottoposta  al  parere  della  commissione  paritetica  -
 prevedeva una intesa con  il  consiglio  di  amministrazione  di  cui
 all'art.  22 del medesimo d.P.R. (nella sua originaria composizione).
 Ma tale sostanziale equivalenza, conseguente al  fatto  che  l'intesa
 costituisce il modello piu' "forte" di coordinamento Stato-provincia,
 certamente non sussiste piu' una volta che il nuovo testo del secondo
 comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 752/1976 richiede un semplice parere
 della  Commissione di cui all'art. 22, presieduta dal commissario del
 Governo ed oltretutto ormai priva  dei  rappresentanti  elettivi  del
 personale.
    Pertanto,  la  disposizione legislativa impugnata, oltre a violare
 l'art. 107 dello statuto sotto il profilo procedurale, per  i  motivi
 gia'  detti  in  precedenza,  costituisce  una grave violazione dello
 stesso art. 107 dello statuto anche sotto il profilo sostanziale, per
 cio' che essa dispone.
    8. - Si aggiunga che  anche  in  occasione  della  chiusura  della
 controversia   sul  "Pacchetto",  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, in data 30 gennaio 1992, davanti alla Camera  dei  deputati
 ha solennemente dichiarato che: "La corresponsabilita' ed il consenso
 politico  conseguiti  sinora  tra  i poteri centrali e le popolazioni
 interessate dovranno continuare anche per l'eventuale  necessita'  di
 modifiche normative".
    Tale  dichiarazione  resa  dal Presidente del Consiglio davanti al
 Parlamento e' stata allegata alla nota 22  aprile  1992  inviata  dal
 Governo  italiano a quello austriaco fa parte integrante dell'accordo
 italo-austriaco dell'aprile 1992.
    E' di tutta evidenza che anche quest'accordo e' stato violato,  in
 quanto la norma impugnata ha modificato una norma di attuazione dello
 statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige,  non  solo senza il consenso
 della popolazione interessata, ma  in  palese  contrasto  con  quanto
 espresso (peraltro all'unanimita') da un organo istituzionale ad alto
 livello, qual'e' la commissione paritetica per le norme d'attuazione.